Art. 1 | Costituzione, denominazione, sede
- È costituita ANCI LOMBARDIA SALUTE, quale Associazione per il coordinamento di ANCI Lombardia con le Agenzie di Tutela della Salute — A.T.S. e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali — A.S.S.T. della Lombardia. Possono aderire ad ANCI LOMBARDIA SALUTE altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema sociosanitario Lombardo.
- ANCI LOMBARDIA SALUTE è una associazione volontaria, che si ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali Lombarde e ne riconferma i valori operando per il più stretto legame fra gli Enti locali e le Aziende del sistema sanitario regionale e nazionale, nell’ottica della complementarietà fra i servizi sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale.
- ANCI LOMBARDIA SALUTE è autonoma sul piano organizzativo ed è federata con ANCI Lombardia. ANCI LOMBARDIA SALUTE ha competenza e piena autonomia nei rapporti con la Regione Lombardia, rappresenta gli interessi degli associati nelle materie di competenza regionale anche interagendo con altre associazioni regionali su temi di valenza non solo nazionale.
- ANCI LOMBARDIA SALUTE ha sede legale in Milano presso la sede legale di ANCI Lombardia.
- ANCI LOMBARDIA SALUTE, fino a diversa decisione da parte degli associati, ha durata sino al 2050.
- ANCI Lombardia, è socio di diritto di ANCI LOMBARDIA SALUTE.
Art. 2 | Finalità
1. Scopo di ANCI LOMBARDIA SALUTE è assicurare un collegamento tra le Aziende operanti nel sistema sociosanitario Lombardo ed il sistema delle Autonomie Locali per la più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate e degli Enti Locali, nel rispetto delle esigenze di salute delle comunità Locali e della normativa nazionale e regionale in materia. ANCI LOMBARDIA SALUTE persegue il coordinamento dei propri associati per affermare il ruolo istituzionale, al servizio della salute dei Cittadini, nell’ambito della società, costituendo per questo i rapporti necessari e permanenti con gli organi istituzionali e di rappresentanza regionali e nazionali, delle altre associazioni delle autonomie, oltre ad avere rapporti con organizzazioni sociali della cooperazione e del volontariato, culturali, sindacali, economiche, professionali, politiche, con la finalità di concorrere al migliore sviluppo della qualità ed efficacia del sistema socio-sanitario nazionale, regionale e locale.
2. ANCI LOMBARDIA SALUTE assume in particolare i compiti di:
- individuare linee di indirizzo e di auto-coordinamento delle attività e degli associati;
- favorire la conoscenza e diffusione delle migliori pratiche fra gli associati;
- promuovere iniziative di studio e formazione su temi della tutela e del governo della salute pubblica;
- concorrere alle decisioni in materia sanitaria e sociosanitaria;
- sviluppare, su indicazione degli organi, progetti, servizi e network da mettere a disposizione degli associati per agevolare la gestione dell’assistenza sociosanitaria;
- supportare ANCI Lombardia e nel caso ANCI nazionale per le tematiche inerenti il servizio sanitario regionale e nazionale ed in particolare nello specifico dell’integrazione socio sanitaria con quella socio assistenziale.
3. Per il conseguimento di tali finalità ANCI LOMBARDIA SALUTE opera congiuntamente con ANCI Lombardia concordando la ripartizione delle risorse di personale e finanziarie.
Art. 3 | Soci
1. Sono Soci di ANCI LOMBARDIA SALUTE: le Agenzie di Tutela della Salute — A.T.S. e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali — A.S.S.T. aderenti e, di diritto, I’ ANCI Lombardia. Possono aderire a ANCI LOMBARDIA SALUTE gli IRCCS, le Aziende o Policlinici Universitari, le ONLUS e associazioni private e di categoria a carattere sociosanitario, e altri erogatori di servizi sanitari, sociosanitari e sociali operanti nell’ambito del sistema socio sanitario, come meglio specificato sotto, previa approvazione del Comitato Direttivo. Ogni associato a ANCI LOMBARDIA SALUTE si impegna all’accettazione, senza riserve, dello Statuto. Per il corretto funzionamento delle attività sociali, i soci eleggeranno il Comitato Direttivo, che rimarrà in carica 3 anni dalla data di elezione.
I soci si dividono in:
- Socio di diritto: è ANCI Lombardia
- Soci Ordinari: sono le Agenzie di Tutela della Salute — A.T.S. e le Aziende Socio-Sanitarie Territoriali — A.S.S.T.; IRCCS; le Aziende o Policlinici Universitari; le aziende, agenzie ed associazioni private e di categoria a carattere sociosanitario.
- Soci Sostenitori: sono, le R.S.A., le ONLUS, gli Enti del Terzo Settore e altri erogatori di servizi sanitari operanti nell’ambito del sistema sociosanitario. La quota associativa annuale sarà pari al [30%] di quella stabilita per i soci ordinari.
- Enti Confederati: non sono Soci e sono le altre organizzazioni nazionali ed internazionali, che chiedono di essere ammesse quali affiliati all’Associazione per meri scopi di collaborazione e coordinamento delle rispettive attività.
Art. 4 | Ammissione Soci
- La domanda di ammissione a socio deve essere proposta per iscritto, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Regionale. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la relativa disciplina nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Comitato Direttivo o dall’assemblea Regionale. Su ciascuna domanda si pronuncia il Comitato Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile. All’atto dell’ammissione il socio dovrà versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita, per ciascuna tipologia di socio, dall’Assemblea dei Soci.
Art. 5 | Quota Associativa e Recesso
- L’Assemblea dei Soci stabilisce con propria delibera la misura delle quote annuali dovute all’associazione dai soci, per le singole tipologie di soci previste nell’art. 3 del presente statuto.
- Il mantenimento della condizione di Socio è garantito, da parte degli associati, dalla regolarità del versamento a ANCI LOMBARDIA SALUTE dei contributi stabiliti dalla assemblea dei soci.
- L’adesione ha validità annuale e si considera prorogata di anno in anno, fatto salvo il recesso da comunicare a ANCI LOMBARDIA SALUTE con lettera raccomandata o tramite PEC entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza di recesso nei tempi previsti, il socio è impegnato a versare la quota annuale determinata dall’Assemblea dei soci. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.
- ANCI Lombardia, in qualità di socio di diritto, non versa le quote associative ma contribuisce all’attività dell’associazione mediante il supporto logistico e tecnico dei propri uffici concordando con l’associazione la ripartizione delle risorse di personale e finanziarie (Art. 2 comma 3 del presente Statuto).
Art. 6 | Esclusione dei Soci
La qualità di socio si perde:
- Per recesso presentato nei modi previsti dall’art. 5 del presente statuto;
- Per morosità; Il Socio che non versi la quota associativa ad ANCI LOMBARDIA SALUTE, dopo un anno solare, decade. La decadenza, previa diffida, è dichiarata dal Comitato Direttivo di ANCI LOMBARDIA SALUTE. Decadendo il Socio, i suoi rappresentanti decadono dalla carica eventualmente coperta in ANCI LOMBARDIA SALUTE o in rappresentanza della stessa Associazione;
- Per espulsione, deliberata dall’assemblea Regionale, su proposta motivata, del Comitato Direttivo in caso di comportamenti del socio contrari alle finalità obiettivi e scopi dell’Associazione stessa.
Il socio, che cessa per qualsiasi causa, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 7 | Organi
- Sono Organi di ANCI LOMBARDIA SALUTE:
- L’Assemblea Regionale
- II Comitato Direttivo
- Il Presidente
- II Segretario Generale
- Revisore Unico
- Gli Organi di ANCI LOMBARDIA SALUTE rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, eccezion fatta per il disposto dell’art. 12 del presente statuto relativamente al Revisore Unico. Allorché siano indette elezioni amministrative generali, l’ANCI Lombardia, entro tre mesi dall’avvenuta elezione dei nuovi Amministratori, indica all’Assemblea Straordinaria di ANCI LOMBARDIA SALUTE la nuova composizione della rappresentanza di parte comunale.
- L’elezione degli Organi di cui alle lettere b), c), e) del precedente comma 1 sono rinnovati dall’Assemblea Regionale in seduta straordinaria obbligatoria con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 8 del presente Statuto.
- È eleggibile alla carica di cui alla lettera, c) del precedente comma 1 un rappresentante dei Soci Ordinari o di ANCI Lombardia quale socio di diritto.
- Se nel corso del mandato un componente degli Organi perde i requisiti necessari per ricoprire la carica, l’assemblea dei soci ne dichiara la decadenza e provvede alla sua sostituzione. È altresì considerata motivo di decadenza l’assenza ingiustificata, per tre riunioni consecutive, alle sedute degli Organi.
- In caso di decadenza o dimissioni del Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell’Assemblea Straordinaria Regionale, specificatamente convocata entro i successivi quarantacinque giorni.
Art. 8 | Assemblea Regionale
1. L’Assemblea Regionale di ANCI LOMBARDIA SALUTE è costituita dal rappresentante legale (o dal suo delegato) di ANCI Lombardia, dei Soci Ordinari e Soci Sostenitori, con le modalità previste dall’art. 3 del presente statuto che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, e può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Sono altresì componenti dell’Assemblea Regionale di ANCI LOMBARDIA SALUTE gli ex Presidenti, gli ex Segretari Generali ai quali non spetta diritto di voto. L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante ordine del giorno inviato con raccomandata o fax o e- mail, ai recapiti ufficiali degli associati almeno quindici giorni
prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza il predetto temine è anticipato a sette giorni. L’Assemblea può essere altresì convocata, su richiesta del Comitato Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza degli associati.
2. Le riunioni, sia ordinarie che straordinarie, dell’Assemblea Regionale di ANCI LOMBARDIA SALUTE sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione, da tenersi alla distanza di non meno di un’ora dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti alla votazione. Ai rappresentanti degli associati è concessa una sola delega oltre la propria.
3. Il voto dei soci va ponderato per la quota di partecipazione all’associazione, il voto dei soci ordinari avrà un indice di ponderazione di 1 (uno), mentre il voto dei soci sostenitori avrà un indice di ponderazione di 0.1 (zero.uno).
4. L’Assemblea Regionale di ANCI LOMBARDIA SALUTE è convocata, in seduta straordinaria, per il rinnovo degli Organi statutari. È presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa, congiuntamente ad un Vicepresidente ed a un Segretario verbalizzante. Spettano all’Assemblea Regionale straordinaria i seguenti compiti:
a) Elezione del Presidente;
b) Elezione del Vicepresidente;
c) Elezione del Comitato Direttivo;
d) Elezione del Revisore Unico;
e) Modifiche allo Statuto dell’Associazione.
Per la modifica del presente Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi dei Componenti dell’Assemblea stessa.
Spetta altresì all’Assemblea Straordinaria determinare in ordine agli indirizzi e direttive di carattere generale dell’Associazione ed alle sue linee di sviluppo strategico, nonché esaminare i punti sottoposti alla propria valutazione relativamente all’ordine del giorno dell’avviso di convocazione.
5. L’Assemblea Regionale di ANCI LOMBARDIA SALUTE è convocata, in seduta ordinaria, almeno due volte all’anno ed è presieduta dal Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE; in caso di impedimento è presieduta dal Vicepresidente ed in caso di impedimento anche di quest’ultimo, da un Direttore Generale in ordine di maggiore anzianità. Spettano all’Assemblea Regionale ordinaria i seguenti compiti:
a. Approvazione del Bilancio consuntivo annuale;
b. Approvazione del Bilancio di previsione annuale;
c. Determinazione dei contributi associativi;
d. Determinazione dei gettoni di presenza nelle sedute degli Organi;
e. Esamina dei punti sottoposti alla propria valutazione relativamente all’ordine del giorno dell’avviso di convocazione;
f. Surroga dei componenti decaduti degli Organi.
Art. 9 | Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è composto di diritto da:
• Presidente ANCI LOMBARDIA SALUTE;
• Vice Presidente ANCI LOMBARDIA SALUTE;
• Presidente del dipartimento Welfare di ANCI Lombardia;
e da 13 (tredici) membri eletti, di cui:
• 4 (quattro) membri, individuati tra i soci ordinari.
• 4 (quattro) membri, individuati tra i soci sostenitori.
• 4 (quattro) membri indicati da ANCI Lombardia (individuati tra i membri dei Consigli di Rappresentanza dei Sindaci e tra i Presidenti dei Distretti).
• 1 (uno) rappresentante di fiducia proposto dal Presidente ANCI Lombardia previa approvazione dell’Assemblea.
2. Il Comitato Direttivo esercita le sue funzioni di Organo di indirizzo, per le politiche generali dell’Associazione alle quali il Presidente ed il Direttivo stesso debbono uniformare i loro comportamenti. Il Comitato Direttivo esercita tutte le funzioni di Organo di gestione politica e amministrativa di ANCI LOMBARDIA SALUTE, escluse quelle proprie del Presidente.
3. Spettano al Comitato Direttivo i seguenti compiti:
a) Predisposizione e attuazione dei programmi di attività stabiliti sulla base degli indirizzi e delle indicazioni generali individuate in sede di Assemblea Regionale;
b) Nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale, con definizione dei suoi poteri e dei suoi compensi;
c) Formulazione del Bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Segretario Generale;
d) Formulazione del Bilancio di previsione annuale, predisposto dal Segretario Generale;
e) Istituzione di eventuali commissioni di lavoro con l’individuazione dei componenti all’interno dello stesso Direttivo o all’interno delle organizzazioni delle Aziende aderenti ed ai Comuni associati a ANCI Lombardia. II Comitato Direttivo può stabilire la nomina in tali commissioni anche di esperti in materie specifiche e consulenti esterni;
f) Richiesta di personale in comando dagli Enti associati e assunzione di personale per garantire il funzionamento della associazione;
g) Stabilire indirizzi programmatici per l’attività di aggiornamento e formazione del personale dei Comuni e delle Aziende aderenti, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria.
4. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi. Le riunioni possono essere effettuate anche in teleconferenza. È convocato dal Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE, mediante ordine del giorno inviato con raccomandata o fax o e-mail, ai recapiti ufficiali dei membri, almeno 10 giorni prima della data prevista.
5. Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide in prima convocazione, purché sia presente almeno la metà più uno dei membri che lo compongono; in seconda convocazione, da tenersi ad una distanza di non meno di un’ora dalla prima, con qualsiasi numero di
presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei partecipanti alla votazione. Al termine della seduta è redatto un verbale, dal quale risultino le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Comitato Direttivo di ANCI LOMBARDIA SALUTE, oltre ad avere il proprio Presidente, membro di diritto del Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia, su invito, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee di ANCI Lombardia
Art. 10 | Il Presidente
- Il Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE è eletto tra i rappresentanti legali dei Soci Ordinari e del socio di diritto, dall’Assemblea Regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 8 oltre all’art. 3 del presente Statuto e rappresenta legalmente ANCI LOMBARDIA SALUTE, oltre a esercitare i compiti di rappresentanza esterna. Qualora il Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE sia eletto tra i rappresentanti dei soci ordinari, il socio di diritto, ANCI Lombardia, indica il Vicepresidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE.
- Il Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE convoca l’Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria e convoca e presiede il Comitato Direttivo.
- Il Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE, in caso di assenza o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.
- Il Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE é membro di diritto del Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia al fine di assicurare il collegamento dell’Associazione con ANCI Lombardia.
Art. 11 | Il Segretario Generale
- Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Comitato Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti.
- Il Segretario Generale sovraintende al regolare funzionamento dell’Associazione ed agli adempimenti formali connessi alle attività, dando attuazione alle decisioni assunte dagli Organi. È responsabile della buona e regolare tenuta della contabilità. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo, con diritto di parola ma non di voto. Svolge le funzioni di Segretario alle sedute degli Organi. Cura i rapporti con ANCI Lombardia garantendo l’informazione e la correlazione delle rispettive attività.
- Il Segretario Generale, nell’esercizio delle sue funzioni, dirige e coordina l’attività di ufficio e, se presente, sovrintende alle attività del personale dipendente, collaboratore o comandato dagli Enti associati.
- Il rapporto economico e professionale del Segretario Generale è determinato dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, in accordo con ANCI Lombardia.
Art. 12 | Revisore Unico
- L’assemblea, in seduta straordinaria nomina il Revisore Unico, secondo quanto previsto al comma 3 dell’art. 7 del presente Statuto.
- Il Revisore Unico nominato deve essere iscritto nel Registro nazionale dei Revisori legali.
- La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente degli altri Organi associativi.
- Il Revisore Unico verifica l’amministrazione dell’Associazione sotto il profilo economico. Esamina il conto consuntivo, predisponendo apposita relazione annuale per l’Assemblea. Predispone, negli stessi termini temporali, l’informazione sulla situazione finanziaria dell’Associazione.
- Il Revisore Unico è invitato permanente alle sedute del Comitato Direttivo ed alla Assemblea Regionale.
- Al Revisore Unico è attribuita, nella misura stabilita dal Comitato Direttivo, una indennità di carica.
- II Revisore Unico rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
Art. 13 | Risorse e contributi associativi
- Il finanziamento di ANCI LOMBARDIA SALUTE è costituito:
- dai contributi annuali versati dagli Associati ai sensi dell’art. 3 dello Statuto;
- dai contributi volontari e straordinari dei Soci;
- dai proventi di convegni, di progetti o di iniziative di studio, ricerca e formazione e dalle attività riferibili alle finalità di cui all’art. 2 dello Statuto;
- dai proventi di iniziative nel settore dell’informazione e della formazione per amministratori, dirigenti, tecnici ed ogni altro operatore del settore sanitario, sociosanitario e della pubblica amministrazione;
- dai proventi di attività, progetti, convenzioni o servizi a favore di altri soggetti operanti nel settore sanitario e socioassistenziale;
- da contributi di soggetti privati, previa valutazione positiva da parte del Comitato Direttivo e purché finalizzati al miglioramento dei servizi alla P.A. e al Cittadino – utente;
- gda contributi pubblici e/o della Comunità Europea;
- Ogni Ente associato è impegnato ad autorizzare ed agevolare la partecipazione all’attività di ANCI LOMBARDIA SALUTE dei propri rappresentanti negli Organi, ovvero dei propri dipendenti componenti di commissioni di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute in ragione di tale partecipazione.
Art. 14 | Esercizio finanziario
- L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II bilancio di ANCI
LOMBARDIA SALUTE è redatto secondo la disciplina contenuta nel Codice Civile in materia di società per azioni.
Art. 15 | Autonomia statutaria
- L’Associazione gode di autonomia statutaria in conformità dei principi generali e delle finalità stabilite dagli artt. 1-2 del presente Statuto;
Art. 16 | Rapporti federativi
- L’Associazione, mantenendo la propria piena autonomia organizzativa, è federata all’ANCI Lombardia con cui concorda la ripartizione delle spese generali per la sede e per il personale utilizzato.
- I rapporti con ANCI Lombardia sono realizzati attraverso appositi patti federativi.
- II Presidente di ANCI LOMBARDIA SALUTE è componente di diritto nel Consiglio Direttivo di ANCI Lombardia.
Art. 17 | Coordinamento Interregionale/nazionale
- L’Associazione, mantenendo la propria piena autonomia organizzativa regionale, potrà aderire a forme di coordinamento interregionale/nazionale, concordando la decisione con ANCI Lombardia.
- L’adesione a forme di coordinamento interregionale/nazionale dovrà essere decisa dall’Assemblea Regionale di ANCI LOMBARDIA SALUTE, convocata in seduta straordinaria.
- L’Associazione potrà altresì attivare o partecipare a progetti, non solo regionali, supportati da finanziamenti pubblici o comunitari.
Art. 18 | Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia.
- Nel caso di scioglimento o di messa in liquidazione il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto – secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’Assemblea – ad altri organismi che siano in grado di garantirne la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto.